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Dott. Enrico Farina

Laurea in Economia e Commercio, diplomato Ragioniere e Perito Commerciale. Revisore Legale. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno al n. 1160 dal 05/03/2001.

Dott. Adriano Moscariello

Laurea in Economia e Commercio. Diploma di Maturità Scientifica. Revisore Legale. Master in Commercio Elettronico nella New Economy. Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Salerno al n. 1639 dal 2008.

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Addetta alla elaborazione dei dati contabili e servizi di segreteria

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Laurea in Economia e Commercio, diplomato Ragioniere e Perito Commerciale.
Addetto alla elaborazione dei dati contabili e alla consulenza del lavoro

Dott.ssa Anastasia D’Elia

Laurea in Economia e Commercio, diploma di Maturità Scientifica. Specializzata in Consulenza e Management Aziendale.
Addetta alla elaborazione dei dati contabili e dichiarativi

Dott.ssa Monica Negri

Laurea in Economia e Commercio, diplomata Ragioniere e Perito Commerciale
Consulente del Lavoro

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Diploma Ragioniere e Perito Commerciale
Addetta alla elaborazione dei dati contabili e dichiarativi, addetta al front-office e servizi di segreteria

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Diploma di Istruzione Secondaria Superiore - Liceo Artistico
Addetta alla elaborazione dei dati contabili e dichiarativi, addetta al front-office e servizi di segreteria

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Addetta alla elaborazione dei dati contabili e dichiarativi, addetta al front-office e servizi di segreteria

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Diploma Ragioniere e Perito Commerciale
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dal 2001

Lo studio

Dott.Farina

Enrico Farina

Dottore commercialista - revisore legale

 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno

Lo Studio FARINA nasce a BELLIZZI in provincia di Salerno nel 2001 su iniziativa del Dott. Enrico FARINA, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno e al registro dei Revisori Legali.

Nel corso degli anni, è diventato una realtà consolidata e affermata per le specializzate competenze acquisite: la varietà della clientela è la dimostrazione della capacità di fornire servizi personalizzati.

Lo studio vanta nove dipendenti e collaboratori, in maggioranza Ragionieri e Dottori Commercialisti, che sono in grado di fornire un servizio interdisciplinare maturato grazie alle approfondite competenze acquisite in diverse aree di attività.

Le dimensioni, la specializzazione e la quantità di casistiche affrontate, permettono allo Studio di beneficiare di standard testati e di personalizzarli in modo efficiente per ogni singolo cliente.

La mission dello Studio è affiancare le piccole e medie imprese e i soggetti privati nei loro business, fornendo qualificate consulenze in materia contabile, fiscale, del lavoro e della finanza agevolata.

Lo studio Farina grazie alla propria rete di collaborazione con diversi professionisti è in grado di supportare le esigenze dei clienti in modo pieno ed efficace, nella loro complessità e di offrire soluzioni adatte alle specifiche esigenze dei clienti in modo da cogliere positivamente le opportunità e le sfide del mondo moderno.

Ultime novità

Le ultime novità dei quotidiani del mattino riassunte per te

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Patto fiscale 2025-26: al Nord e nei servizi metà degli interessati

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 10

La nuova edizione del concordato preventivo biennale guarda al Nord e al settore dei servizi: due aree in cui ricade circa metà dei 2,3 milioni di potenziali interessati. Tanti sono coloro che dovranno decidere se aderire o meno al nuovo concordato fiscale per il biennio 2025-26. Il termine per formalizzare la scelta è fissato al 30 settembre. Le nuove regole previste dal Dlgs 81/2025 escludono da quest’anno i forfettari. Metà delle aziende e degli autonomi interessati ha sede nelle regioni del Nord, con la Lombardia capofila, seguita da Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte. Tra i soggetti Isa, gli autonomi e le imprese operanti nei servizi raccolgono poco più di metà degli interessati per il biennio 2025-26: circa 1,2 milioni su 2,3. Seguono il commercio e le professioni. I dati sulla prima tornata di adesione mostrano una diversa sensibilità delle imprese in base al voto di affidabilità fiscale: tra coloro che hanno ottenuto almeno 8 agli Isa, le adesioni sono state circa il 22%; tra chi ha ricevuto punteggi più bassi sono state intorno al 12%. 

Volume dei redditi 2024 cruciale per valutare la nuova proposta

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - M.Cerofolini, L.Pegorin e G.P.Ranocchi - Pag. 10

Nel valutare la convenienza del concordato preventivo biennale 2025-26, i contribuenti devono considerare molte variabili. Il Cpb non va visto solo come occasione di risparmio fiscale, ma anche come strumento per migliorare l’affidabilità fiscale e ridurre il rischio di controlli. La convenienza aumenta se il reddito del 2024 è stato anomalo o più basso del previsto, e si prevede una crescita nel biennio. L’incremento dell’attività, se non distorsivo, può rendere vantaggiosa l’adesione. Un altro fattore decisivo è l’introduzione di un “cap” ai maggiori redditi proposti, legato al punteggio Isa: chi ha un Isa da 8 in su riceve proposte più contenute (+10%, +15%, +25%). Questo sistema premia i contribuenti più affidabili, specialmente se partono da un reddito basso, generando proposte sostenibili, in particolare per il 2026.

Imu, acconto oggi alla cassa Più tempo per il prospetto 2025

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Dario Aquaro, Cristiano Dell’Oste - Pag. 12

Il decreto fiscale appena approvato dall’Esecutivo interviene anche sull’Imu ma non influisce sull’acconto che scade oggi. La nuova norma consente ai Comuni ritardatari di approvare entro il 15 settembre il prospetto ministeriale con le aliquote per l’annualità 2025. Come anticipato il rinvio non ha impatto sull’acconto Imu, in quanto il versamento è riferito alla situazione dell’immobile nel primo semestre, ma va calcolato applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente. I proprietari di immobili devono perciò cercare le delibere sul sito ufficiale delle Finanze selezionando come ‘Anno delibera’ il 2024. Nulla vieta, comunque, di dare un’occhiata alle decisioni eventualmente già pubblicate per il 2025: nella (remota) ipotesi in cui le aliquote siano state ridotte, le si può già usare per l’acconto.  Se il Comune non invia al Mef il prospetto ministeriale entro il prossimo 14 ottobre, per il 2025 si applicheranno le aliquote base dell’Imu, quasi sempre molto più basse di quelle fissate dalle amministrazioni. 

Commercialisti, le scelte chiave per l’Ia

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore - Valeria Uva - Pag. 16

Ha un taglio pratico la seconda guida operativa di intelligenza artificiale redatta dalla Fondazione e dal Consiglio nazionale dei commercialisti. Il manuale è tagliato su misura sulle esigenze del professionista e fa capire utilità, ma anche costi e cautele che il commercialista è chiamato a valutare nel passaggio alla digitalizzazione dei processi. Per decidere cosa è più adatto il metodo suggerito è quello di creare una matrice decisionale che metta in relazione le esigenze specifiche dello studio con le caratteristiche dei diversi strumenti  Ia. Questa matrice dovrebbe considerare da un lato, le esigenze dello studio. E, dall’altro lato, le caratteristiche degli strumenti chiedendosi quali funzionalità offrono, se sono facili da usare, come gestiscono i dati e se sono compatibili con i sistemi esistenti. Il confronto tra i due aspetti aiuta a restringere il campo. Per i costi non esiste una soluzione valida per tutti. Occorre scegliere in base alle esigenze dello studio, al budget e alla frequenza con cui si prevede di utilizzare l’Ia.

Valute, nel quadro RV ultimo giro per gli adeguamenti di fine anno

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessandro Braggion, Giorgio Gavelli - Pag. 22

Tra le principali novità del modello Redditi 2025 figura la rilevanza fiscale delle variazioni su crediti e debiti in valuta estera, in seguito all’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del Tuir (Dlgs 192/2024). Dal 2024, non è più necessario sterilizzare in dichiarazione gli adeguamenti contabili effettuati secondo OIC 26, eliminando così il doppio binario tra bilancio e fisco. Grazie a una norma transitoria, anche le poste in valuta già presenti al 31 dicembre 2023 vengono riallineate fiscalmente. Le variazioni registrate nel bilancio 2024 diventano quindi pienamente rilevanti ai fini fiscali, evitando ulteriori rettifiche. I righi RF28 e RF45 del modello Redditi sono stati aggiornati per gestire questi cambiamenti. Restano però incertezze sulla compilazione del quadro RV, che sembra essere stato reso facoltativo o superfluo. Tuttavia, molti ritengono utile compilarlo per documentare l’avvenuto riallineamento. Due le modalità suggerite: indicare solo il differenziale sterilizzato o anche l’adeguamento contabile del 2024.

Errori contabili, rilevanza fiscale ancora in bilico per le quantificazioni

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Daniela Delfrate - Pag. 24

Giugno è il mese delle scadenze dei versamenti a saldo e in acconto delle deleghe F24 da predisporre e trasmettere. È il momento di rivedere i conti e risolvere nodi interpretativi, come la rilevanza fiscale degli errori contabili. L’articolo 83 del Tuir, riformato, stabilisce che le correzioni assumono rilevanza fiscale nell’anno di rettifica, semplificando gli obblighi dichiarativi. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta 63/2025, ha esteso questa rilevanza anche agli errori di qualificazione e classificazione, ma resta incertezza sugli errori di quantificazione. Gli errori a favore del contribuente sono ammessi se conformi ai criteri OIC. Inoltre, la nuova norma riduce i rischi sanzionatori per infedeltà. Tuttavia, errori valutativi o puramente fiscali restano esclusi. Alcuni casi ancora controversi mostrano la necessità di chiarimenti. Resta centrale il bilancio come strumento di prova della correzione.

Ricerca, la certificazione dell’esperto salva il credito anche dopo il verbale

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Alessia Urbani Neri - Pag. 26

Nella sentenza n. 883/5/2025 la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia ha stabilito che ha diritto all’agevolazione per ricerca e sviluppo la società che dia prova della novità del progetto prodotto mediante l’esibizione della certificazione resa da un professionista qualificato iscritto all’albo dei certificatori abilitati al rilascio di certificazioni presso la Direzione Generale per la politica industriale, l’innovazione e le Pmi del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Accolto l’appello promosso da una software house in sede di impugnazione di un atto di recupero per indebito utilizzo di un credito d’imposta per l’attività di ricerca e sviluppo. La Corte ha riconosciuto il requisito della novità nel software con parametri diversi dalla prassi. 

Per la continuità dell’impresa in crisi serve un nucleo aziendale minimo

16 Giugno 2025 | Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi - Claudio Ceradini - Pag. 28

Con l’ordinanza n. 8365 dello scorso 30 marzo la Corte di cassazione nega che il concordato preventivo di una holding basato su un piano che si limiti a prevedere la dismissione ordinata delle partecipazioni e lo smantellamento progressivo della propria struttura, possa definirsi in continuità. Per i giudici di legittimità queste attività non costituiscono realizzazione dell’oggetto sociale di una holding di partecipazioni cosicché il piano deve qualificarsi liquidatorio, con tutte le conseguenze del caso, tra cui l’applicabilità del limite minimo di soddisfazione dei creditori chirografari del 20% e l’obbligo di contribuzione della compagine sociale pari al 10% dell’attivo. La continuità presuppone che vadano preservati i beni che consentono di esercitare attività simili alle precedenti. 

L’accordo sui debiti fa da scudo

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Marcello Pollio, Filippo Pongiglione - Pag. 7

La giurisprudenza di legittimità e di merito evidenziano che non è punibile il contribuente che avvia la transazione fiscale. Il contribuente che ristruttura i debiti con il fisco attraverso uno degli strumenti di regolazione delle crisi previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è salvo, in quanto deve considerarsi sopravvenuta una causa di non punibilità. La Cassazione penale con l’ordinanza n. 44519 del 5 dicembre 2024 ha recepito anche in ambito di crisi d’impresa l’indirizzo favorevole al contribuente poiché i giudici di merito hanno sancito la non punibilità di chi ha adempiuto, stralciando, il suo debito fiscale. Il tribunale di Lecco (sentenza sul caso Prime Group Internazional), infatti, ha esteso la portata della decisione dei giudici di piazza Cavour. Le richiamate sentenze si sono occupate di due procedimenti penali avviati a carico degli amministratori di società per omessi versamenti di imposta. 

Cessioni intraUe, la branch è candidata come debitrice Iva

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 8

Cessioni intracomunitarie verso l’Italia a rischio ‘dirottamento’ se c’è una stabile organizzazione del fornitore che collabora all’operazione: secondo l’Agenzia delle Entrate, anche se i beni sono inviati direttamente dal fornitore al proprio cliente, l’acquisto intracomunitario non va imputato a quest’ultimo, bensì alla branch, che dovrà poi fatturare la cessione interna addebitando l’Iva. Questi gli effetti della lettura estensiva delle disposizioni dell’art. 192-bis della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (direttiva Iva) che l’Agenzia ha fornito in diverse occasioni. Una lettura che sembra però travalicare il contesto e le finalità di dette disposizioni, che riguardano esclusivamente l’individuazione del debitore dell’imposta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi imponibili effettuate nel territorio nazionale da un soggetto passivo non residente. 

Ammessi i ritardi

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Benito Fuoco - Pag. 10

La Cassazione civile tributaria, nell’ordinanza n. 12672/2025, ha stabilito che in appello la parte resistente può costituirsi in giudizio e depositare le controdeduzioni anche oltre i 60 giorni dalla notifica, senza comportare inammissibilità delle stesse. Il caso analizzato riguardava una Srl in liquidazione che con tre differenti ricorsi impugnava un avviso di accertamento per il 2006 e sanzioni per il 2005 e il 2006. La Ctp di Milano accoglieva i ricorsi riuniti. La decisione veniva completamente ribaltata in appello. Dagli atti emergeva che il contribuente si era costituito in appello tardivamente in udienza, ovvero oltre il termine di 60 giorni. I giudici di secondo grado milanesi dichiaravano inammissibile la costituzione in giudizio del contribuente e accoglievano l’appello dell’ufficio finanziario. Il contribuente impugnava la sentenza denunciando una violazione del diritto di difesa e un errore in applicazione della legge. 

Frodi, il prestanome ne risponde

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Stefano Loconte, Giulia Maria Mentasti - Pag. 11

In caso di dichiarazione fraudolenta, condannato anche l’amministratore anche se ‘testa di legno’: è quanto emerge dalla sentenza della Cassazione penale n. 17283 dello scorso 8 maggio, che si è pronunciata sulla responsabilità penale dell’amministratore che in realtà sia solo un ‘prestanome’. I giudici di piazza Cavour richiamando alcuni precedenti in tema di omessa dichiarazione e frode fiscale, hanno inoltre chiarito che il legale rappresentante di una società che non abbia della stessa l’effettiva gestione non risponde del reato ai sensi dell’art. 40, comma 2, del Codice penale, per violazione dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dalla carica rivestita, ma quale autore principale della condotta, in quanto direttamente obbligato a presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

Fatture false, il fatto tenue salva

16 Giugno 2025 | Italia Oggi - Dario Ferrara - Pag. 12

A seguito della riforma fiscale e della legge Cartabia trova applicazione retroattiva la non punibilità per particolare tenuità nel reato di utilizzo di fatture false. La tenuità si riconosce se il contribuente ha saldato il debito col fisco anche tramite rate, prima della fine del dibattimento di primo grado. La pena può essere dimezzata e si evitano le sanzioni accessorie. Tuttavia, la riforma non si applica se il credito non spettante emerge chiaramente dalle dichiarazioni fiscali: in questo caso la condanna resta. Tre sentenze della Cassazione (19675, 20068, 19868) hanno confermato l’applicabilità retroattiva delle nuove norme più favorevoli al reo. Per beneficiare dell’attenuante speciale, è fondamentale il pagamento integrale del debito (imposte, interessi e sanzioni). La distinzione tra credito “inesistente” (più grave) e “non spettante” (meno grave) resta centrale. I nuovi criteri favoriscono la riqualificazione giuridica dei fatti e permettono sconti di pena anche per reati commessi prima del 29 giugno 2024.

Novità Fiscali

Le ultime notizie del giorno

Istituzione dei codici tributo per il versamento delle imposte Ires e Irap e dell’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap a seguito del riallineamento delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili

13 Giugno 2025 |

L’articolo 11 del decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 disciplina i regimi di riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto. 

L’articolo 11, comma 1, del decreto in parola prevede che il riallineamento può riguardare la totalità delle divergenze positive e negative, con alcune eccezioni previste dall’articolo 10, comma 7. La somma algebrica delle differenze stesse, se positive, è assoggettata a tassazione con l’aliquota ordinaria, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni, dell’Irap. 

L’imposta è versata in unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in cui sono emerse le divergenze. 

L’articolo 11, comma 2, del medesimo decreto legislativo dispone, invece, che il riallineamento può essere attuato per singole fattispecie. In tal caso, ciascun saldo positivo è soggetto a un’imposta sostitutiva, con aliquote del 18% per l’Ires e del 3% per l’Irap, più eventuali addizionali o maggiorazioni, nonché la differenza tra ciascuna delle aliquote di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento delle imposte in parola l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 37/E del 4 giugno 2025, ha ridenominato i codici tributo ‘1817’ e ‘1818’, come di seguito indicato:

  • ‘1817’ denominato ‘IRES a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1818’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRES a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.

I nuovi codici tributo, invece, sono: 

  • ‘1868’ denominato ‘IRAP a seguito del riallineamento totale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 1, Dlgs n. 192/2024’;
  • ‘1869’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’IRAP a seguito del riallineamento parziale delle divergenze emerse in sede di cambiamento dei principi contabili – art. 11, comma 2, Dlgs n. 192/2024’.

Istituzione dei codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap di cui all’art. 176, comma 2-ter, del Tuir

13 Giugno 2025 |

L’articolo 176, comma 2-ter del Tuir prevede che, in ipotesi di operazioni di conferimento di azienda, in luogo dell’applicazione delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis del medesimo articolo 176 del Tuir la società conferitaria può optare per l’applicazione sui maggiori valori attribuiti in bilancio ai singoli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap con aliquota, rispettivamente, del 18% e del 3%, cui sommare eventuali addizionali o maggiorazioni e la differenza tra le aliquote di riferimento della legge. 

L’imposta sostitutiva va versata in un’unica soluzione entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione.

Per consentire ai soggetti interessati il versamento l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 4 giugno 2025, ha istituito i codici tributo che devono essere utilizzati nel modello F24. I nuovi codici tributo sono due: 

  • ‘1865’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’;
  • ‘1866’ denominato ‘Imposta sostitutiva dell’Irap per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali a seguito di conferimento di azienda, fusione e scissione effettuati dal 1°gennaio 2024 – art. 176, comma 2-ter, del Tuir’.

Il codice tributo ‘1865’ va riportato nella sezione ‘Erario’ del modello F24 in corrispondenza delle somme indicate solo nella colonna ‘importi a debito versati’ e, nel campo ad hoc di riferimento nel formato ‘AAAA’. Il codice tributo ‘1866’ va invece inserito nella sezione ‘Regioni’ insieme al codice della regione interessata, sempre indicando l’anno di riferimento. 

Per le operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento di aziende effettuate prima del 1°gennaio 2024, si continuano ad applicare le disposizioni per l’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva nel testo vigente anteriormente alle modifiche, utilizzando il codice tributo ‘1126’, denominato ‘Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali a seguito di operazioni di fusione, scissione e conferimento di aziende effettuate ai sensi degli articoli 172, 173 e 176 del Tuir – Art. 1, commi 46 e 47, legge 244/2007’, istituito con la risoluzione n. 237/E/2008.

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap derivante dall’affrancamento straordinario delle riserve

13 Giugno 2025 |

Il decreto legislativo n. 192/2024 all’articolo 14, comma 1, consente di affrancare in tutto o in parte, i saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

Per l’affrancamento si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap del 10%. Tale imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 ed è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine del saldo delle imposte sul reddito per il 2024 e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 35/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1867’ denominato ‘Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive derivanti dall’affrancamento straordinario delle riserve – art. 14 Dlgs n. 192/2024’.

Istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi all’Inps da destinare ad Enti Bilaterali

13 Giugno 2025 |

A seguito di richiesta dell’Inps l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 34/E del 4 giugno 2025, ha istituito una serie di causali contributo per il versamento dei contributi da destinare agli Enti Bilaterali convenzionati con l’Istituto Nazionale della Previdenza sociale. 

Le nuove causali contributo riguardano: l’Ente Bilaterale Nazionale del Lavoro, l’Ente Bilaterale Paritetico, il Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i dipendenti di Farmacie Private, l’Ente Bilaterale For.Italy Ciu, il Fondo di Assistenza sanitaria e 6EBIC.

Istituzione del codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti

13 Giugno 2025 |

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto il comma 2-bis all’art. 68 del Tuir, prevedendo che le plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia, poste in essere da società ed enti commerciali non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente alla Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, che siano soggette a imposta sul reddito delle società nel loro Paese e soddisfino determinati requisiti, siano assoggettate a un’imposta sostitutiva dell’Ires e dell’Irap. 

Per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva in parola, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 33/E del 4 giugno 2025, ha istituito il codice tributo ‘1864’ denominato ‘Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – art. 68, comma 2-bis del Tuir’. 

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